Visite Mediche AIB
Con il protocollo della Conferenza Unificata Stato Regioni del 25 luglio 2002 è stato stabilito il protocollo minimo sanitario per la certificazione di idoneità alla mansione antincendio boschivo.
Il successivo Decreto del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 ha poi definito le attività di sorveglianza sanitaria (Allegato 4) come individuate dal Decreto Legislativo n. 81/2008, demandando alle Regioni la periodicità di verifica del protocollo sanitario.
L’Agenzia, con le Determinazioni n. G06977 del 18 maggio 2017 e n. G09194 del 3 luglio 2017 ha individuato la periodicità in base a tre classi di età.
A partire dal 2020 è stata stipulata una convenzione con la Croce Rossa Italiana con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza dei volontari e massimizzare la capacità operativa dell’intero sistema.
La convenzione, che sarà attiva fino al 31 dicembre 2022, permette ai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’elenco territoriale di svolgere la sorveglianza sanitaria con costi totalmente a carico dell’Agenzia.
La richiesta deve essere inoltrata direttamente alla Croce Rossa Italiana, che convocherà i volontari dopo avere acquisito il nulla osta da parte dell’Agenzia. Si ricorda che, una volta effettuata la prenotazione, in caso di impossibilità a presentarsi nella data stabilita, dovrà essere inviata a CRI una disdetta almeno 7 giorni prima. In caso contrario i costi della visita saranno comunque addebitati all’Agenzia.